Comune di Dogliani - portale istituzionale

Polizia municipale

Responsabile:
PEC: protocollo@pec.comune.dogliani.cn.it

Accesso agli atti amministrativi relativi all’Area di competenza

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Autorizzazioni temporanee di occupazione del suolo pubblico

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Campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani

Nel documento si possono trovare alcuni consigli utili al cittadino per la prevenzione di truffe e furti nelle abitazioni.

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Cessioni di fabbricato

Si tratta della denuncia effettuata da chi, persona fisica o giuridica pubblica o privata, ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, che si trova sul territorio del Comune di Dogliani, qualunque ne siano il tipo (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici) e le condizioni (integri o semidistrutti, ultimati o in costruzione) e a qualunque titolo essi siano destinati.

Prevista dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”, per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

Modalità di presentazione della denuncia

La denuncia, redatta su apposito modulo in duplice copia, deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dell’immobile. La data riportata deve essere quella in cui il cessionario consegue l’effettiva disponibilità dell’immobile.
Le cessioni di fabbricato possono essere consegnate:

  • l’Ufficio polizia municipale del Comune di Dogliani che rilascia una ricevuta, oppure inviate all’Ufficio
  • a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (ai fini dell’osservanza dei termini farà fede la data della ricevuta postale).

Il modulo si può ritirare presso l’Ufficio Polizia Municipale, nelle tabaccherie, nelle cartolerie.

Novità in materia di cessioni fabbricato

Decreto Legge n.79 del 20/6/2012 convertito il Legge n.131 del 7/8/2012
Art. 2 – Comunicazione della cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

Sono esonerati dall’obbligo della denuncia di cessione di fabbricato:

  • gli esercenti attività sottoposte a licenza di polizia che comportano già la notifica all’Autorità di P.S. (es. alberghi, pensioni ecc.);
  • i contratti di rinnovo della locazione in caso di proroga a favore della stessa persona.

Sanzioni

La mancata presentazione della denuncia è punita con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a euro 1.549,00.

Decreto Legge n.79 del 20/6/2012 convertito il Legge n.131 del 7/8/2012
Art. 2 – Comunicazione della cessione di fabbricati

  1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
  2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche’ dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno.
  3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo’ essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalita’ di trasmissione.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorita’ di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita’ di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
  5. L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
  6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Contrassegno agli invalidi per sosta: rilascio e rinnovi

Dal 15 settembre 2015 entra in vigore il nuovo contrassegno per disabili previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012 n. 151

Il “contrassegno di parcheggio per disabili” è destinato a persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e/o non vedenti. Tale condizione fisica deve essere dimostrata attraverso attestazione medica.

Le prescrizioni di legge in merito sono reperibili all’art. 188 del CdS e all’art. 381 del Regolamento attuativo, e permettono ai veicoli al servizio delle persone invalide di circolare in zone a traffico limitato e parcheggiare in spazi a loro riservati.

Per ottenere il contrassegno è indispensabile la certificazione medica dell’Ufficio di Medicina Legale dell’ASL territoriale competente (Per i residenti nel Comune di Dogliani l’ASL di riferimento è ASL CN1 di Mondovì). Una volta ottenuto il certificato medico bisogna presentare richiesta al protocollo comunale mediante la presentazione dell’apposita domanda di certificazione con allegata una fotografia da apporre sul contrassegno.

Il Contrassegno, una volta rilasciato, ha una validità di cinque anni sul territorio italiano e in tutti i paesi dell’Unione Europea.
Per il rinnovo bisognerà presentare un certificato del medico di base che confermi la persistenza delle condizioni di invalidità.

Se il richiedente soffre di un’invalidità temporanea, ad esempio per un infortunio o un’operazione grave, può fare comunque richiesta. L’autorizzazione, però, potrà essere rilasciata a tempo determinato con una certificazione medica che attesti la durata del periodo di invalidità per poi decadere.

La sostituzione del vecchio contrassegno con il nuovo deve avvenire entro il 15 settembre 2015 , sarà cura dell’Ufficio Polizia Municipale predisporre in tale periodo il rinnovo dei contrassegni vecchio modello già rilasciati con i nuovi.

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Denunce d’infortunio sul lavoro

Chi deve presentare la denuncia

Gli artt. 53 e 54 del D.P.R. n° 1124 del 30.6.1965 obbligano i datori di lavoro a denunciare all’I.N.A.I.L. ed alla locale AUTORITÀ DI P.S. (al Commissariato di P.S. oppure, se la località non è sede di Commissariato, al Sindaco), entro 2 giorni dall’avvenuto  incidente, ogni infortunio che comporti inabilità al lavoro superiore a tre giorni, certificata da referto medico-legale.
La normativa vigente parifica, altresì, le ipotesi di mancata presentazione, di presentazione tardiva e di denuncia incompleta, prevedendo per tutti e tre i casi l’applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi della Legge n° 561/93.
Il datore di lavoro dovrà ritirare presso l’I.N.A.I.L. l’apposito modello, compilarlo seguendo le istruzioni date dall’Ente, quindi presentarlo sia all’Ente stesso che all’Autorità di P.S.

Modalità di presentazione

La denuncia può essere presentata:

  • all’Ufficio Polizia Amministrativa che rilascia una ricevuta;
  • al piantone dei Vigili Urbani in caso di chiusura dell’Ufficio Polizia Amministrativa;
  • inviate all’Ufficio Polizia Amministrativa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (ai fini dell’osservanza dei termini farà fede la data della ricevuta postale).

Il termine per la presentazione delle denunce è di due giorni dalla data del rilascio del certificato medico, relativo all’infortunio o dalla data in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell’infortunio stesso.
In quest’ultimo caso può essere allegata una dichiarazione del dipendente, riferita al momento della consegna del certificato.
I moduli per la denuncia sono forniti dall’INAIL.

Sanzioni

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 1549,37 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B). Per le violazioni contestate a partire dal 1° g ennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (art. 1 comma 1177 della legge finanziaria 2007).

Per tali ipotesi i nuovi importi sono i seguenti:

  • denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta da € 2.580 a € 7.745
  • codice fiscale mancante o inesatto € 127

Il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio sul lavoro occorso a personale della propria azienda, che abbia per conseguenza l’inabilità per più di tre giorni o la morte. La denuncia va effettuata obbligatoriamente entro due giorni dalla venuta a conoscenza e rivolta all’autorità locale di pubblica sicurezza del luogo in cui si è verificato è l’infortunio.


Denunce ex art. 7 del D.lgs. 286/98

Modulo di dichiarazione di ospitalità di cittadino straniero.
L’art.7 del d.lgs. n.286 del 25/7/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che ha ripreso l’art.147 del T.U.L.P.S. (R.D. n.773 del 18/6/1931), prevede che :
“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza”.

La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Modalità di presentazione

Il modulo debitamente compilato e corredato dalla fotocopia del documento di identità dello straniero o apolide può essere inviato mediante raccomandata con r.r. al seguente indirizzo:
Comune di Dogliani – piazza San Paolo, 10 – 12063 Dogliani
oppure consegnato all’Ufficio di Polizia Municipale nel seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

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Incidenti stradali

Comportamento in caso di sinistro

L’automobilista, in caso di sinistro deve fermarsi e se necessario prestare soccorso alle persone che eventualmente sono rimaste ferite (art. 189 CdS);

  • sinistro con lievi danni:
    • segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;
    • ove possibile, eliminare l’intralcio alla circolazione (art. 189 CdS);
    • si ha l’obbligo di scambiare le generalità e quanto serve ai fini del risarcimento (art. 189 CdS);
  • sinistro con danni ingenti solo ai veicoli o alle cose:
    • segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;
    • attivarsi perchè non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini;
    • richiedere l’intervento del Corpo o di un’altra forza di polizia;
  • sinistro con feriti:
    • prestare soccorso ai feriti e segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;
    • attivarsi affinché non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini;

Cosa fare dopo il sinistro:

Il C.d.S. attualmente in vigore prevede all’art. 11 comma 4 che “gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente.

CID:
La Convenzione Indennizzo Diretto (CID)

  • Compilare il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente; denuncia di sinistro) in tutte le sue parti: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, numero di patente e data validità, Compagnia di assicurazione, numero polizza e data di scadenza polizza (sono visibili dal certificato di assicurazione esposto sul veicolo) di entrambi i conducenti; dati relativi ai due veicoli coinvolti nell’incidente (tipo di auto, targa o numero di telaio, Stato di immatricolazione). Descrivere in modo chiaro le circostanze dell’incidente e/o fare grafico dello stesso;
  • Il modulo blu deve essere firmato da entrambi i conducenti;
  • Ogni conducente deve trattenere due copie del modulo blu: una per sé e una per il proprio assicuratore;
  • Tutte le copie devono essere identiche, quindi evitare correzioni dopo la compilazione;
  • La denuncia va presentata entro tre giorni

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Organizzazione di manifestazioni fieristiche e di sagre

Per la parteciapazione alle fiere occorre comunicarlo attraverso la modulistica predisposta entro i termini previsti dalla normativa vigente.

La PEC alla quale inviare la domanda è la seguente:

protocollo@pec.comune.dogliani.cn.it

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Passi carrabili

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Rilascio di permessi temporanei ZTL

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Sopralluoghi per installazione e posa di segnaletica stradale

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Ufficio contravvenzionale: informazione per pagamenti, ricorso, iscrizioni a ruolo

Il verbale per la violazione alle Norme del Codice della Strada va notificato entro 90 giorni dalla data della violazione e l’interessato ha 60 giorni di tempo dalla contestazione o notificazione per il pagamento. La notifica a uno degli obbligati in solido di un verbale che è stato contestato immediatamente al trasgressore
deve avvenire entro 100 giorni dall’accertamento.

Pagamento

  • Direttamente presso il Comune di Dogliani Ufficio tributi – Piazza San Paolo, n. 10 – 3° piano dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00
  • Con c.c.p. n. 11357126 intestato al Comune di Dogliani indicando nella causale il numero di verbale codice IBAN IT 81 U 0760110200000011357126
  • Versamento sul c/c bancario codice IBAN IT 56 G 0845046100000010831434

Il ricorso alle violazioni alle norme del Codice della strada

Può essere presentato, alternativamente

  • al PREFETTO della Provincia di Cuneo entro 60 giorni dalla notificazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso l’ufficio di Polizia Municipale di Dogliani – Ufficio Protocollo -Piazza San Paolo, n. 10, dove può essere presentato a mani o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
  • al GIUDICE DI PACE di Dogliani entro 30 giorni dalla notificazione per chi risiede in Italia e 60 giorni per chi risiede all’estero. Il ricorso è depositato presso l’ufficio del Giudice di Pace di Dogliani.

Non è ammesso il ricorso al preavviso lasciato sulle auto in sosta. Nel ricorso devono essere indicate in modo chiaro le motivazioni.
La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione ( nel caso il ricorso non venga accolto la somma da versare sarà aumentata).
Se il ricorso viene accolto viene emessa un’ordinanza di archiviazione.
Se il ricorso non viene accolto viene emessa un’ordinanza di pagamento che deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di notificazione della stessa.
Avverso l’ordinanza prefettizia di pagamento è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace

Cartelle esattoriali

La cartella esattoriale deve essere pagata entro 60 giorni dalla data di notificazione. Dopo la scadenza la somma da pagare sarà maggiorata degli interessi di mora.
Contro la cartella esattoriale, entro sessanta giorni dalla sua notificazione può essere proposta opposizione al Giudice di pace, oltre che per vizi propri della cartella esattoriale, solo per motivi riguardanti la mancanza o l’invalidità della notifica del provvedimento originale sanzionatorio o della ordinanza – ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del ricorso presentatogli contro il provvedimento originale.

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Ultima modifica: 23 Febbraio 2023 alle 13:20
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